Con Decreto 20 agosto 2021, il MISE stabilisce i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, D.L. n. 34/2020.
Possono accedere al credito d’imposta in oggetto gli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
In particolare il Decreto riporta un elenco dei codici attività relativi alle imprese operanti nel settore tessile, moda e accessori che potranno beneficiare dell’agevolazione; a tal fine si evidenzia che rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.