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CREDITO RICERCA E SVILUPPO: OBBLIGHI DOCUMENTALI E CERTIFICAZIONE CONTABILE E TECNICA

08 Set 2021

Analizziamo e compariamo di seguito la disciplina del “vecchio” credito d’imposta R&S con la “nuova” introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, soffermando in particolar modo l’attenzione sugli aspetti critici che la disciplina in essere presenta e sulle possibili soluzioni.
In termini di risorse impiegate, appare doveroso premettere che la Legge di Bilancio 2021, nel potenziare e prorogare per due anni la misura “Transizione 4.0”, ha stanziato oltre 20 miliardi di euro nel quinquennio 2021-2025 (coperto, prevalentemente, con il Recovery and Resilience Facility) per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al contempo gli investimenti privati. La nuova versione del credito d’imposta varrà, quindi, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro dicembre 2022 e con acconto versato di almeno il 20%).

L’utilizzo del credito d’imposta e relativi obblighi documentali
Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta, si evidenzia che nessuna modifica è stata apportata dalla Legge di Bilancio 2021.
Con riferimento agli obblighi documentali, sono stati confermati – così come disposto dall’art. 1, comma 205, della Legge n. 160/2019 – gli obblighi di certificazione contabile e tecnica, alla cui esecuzione è subordinato il riconoscimento del credito R&S e innovazione.
Orbene, come già previsto dalla previgente disciplina, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Inoltre, le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o in corso di realizzazione.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è che tale ultima relazione – la quale deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale alla ricerca o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa – deve essere “asseverata”, in senso analogo a quanto previsto per le perizie richieste ai fini del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali da Impresa 4.0.
Tale obbligo di asseverazione si estenderà anche nel caso di attività commissionate a soggetti terzi (extra-muros), nel qual caso la relazione dovrà essere redatta (ed asseverata) dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Tenuto conto che la Legge n. 178/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2021, in assenza di una decorrenza specifica di tale onere, si è portati a ritenere che il nuovo adempimento decorra già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nell’anno 2021 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020. Tale soluzione interpretativa – che meriterebbe comunque una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate – sarebbe coerente con l’approccio già seguito in precedenza con riferimento all’introduzione degli obblighi di certificazione contabile.

 

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