L’Inail con Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53, comma 1, del DPR n. 1124/1965.
In particolare, dal 1° gennaio 2007 l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 va da 1.290 a 7.745 euro. Inoltre, la violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (e di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs n. 124/2004.