L’ANPAL lo scorso 8 settembre 2021 ha pubblicato una nota interpretativa inerente alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo nuove competenze.
In particolare, con riferimento al termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo nel caso di istanza (cumulativa) presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’ANPAL precisa che il termine dei 120 giorni si applica a:
• tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono, anche successivamente alla loro approvazione, e comunque prima dell’avvio dell’azione formativa, l’adesione ai Fondi;
• tutte quelle istanze che prevedono, già all’interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione.
Tale termine potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte dell’ANPAL.
Nei sopramenzionati casi, al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni, l’azienda deve inviare tramite PEC la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi.