La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello ha fornito chiarimenti in merito all’indebita percezione del contributo a fondo perduto ex art. 1, D.L. n. 41/2021.
Con riferimento al caso di specie, tenuto conto che:
• l’errore commesso dall’istante, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto è stato solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale);
• i chiarimenti in proposito sono stati resi dalla Circolare n. 5/2021 solo a percezione del contributo già avvenuta;
viene precisato che, in applicazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, l’Istante può restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute le sanzioni.