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RISARCIMENTO ASSICURATIVO: LA CASSAZIONE HA STABILITO CHE IN ALCUNI CASI RILEVA AI FINI IRAP

14 Set 2021

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha stabilito che il risarcimento assicurativo assume rilevanza ai fini IRAP, se finalizzato a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione dell’esercizio stesso o di esercizi futuri. Questo per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi sostitutivi.
Pertanto:
• se la perdita ha carattere reddituale, il suo rimborso, anche conseguente ad un indennizzo assicurativo, rientra nella base imponibile IRAP;
• se la perdita non è correlabile ad un ricavo, essa assume carattere “straordinario” classificabile nella gestione straordinaria del conto economico e non soggetta ad IRAP.

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