La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha stabilito che il risarcimento assicurativo assume rilevanza ai fini IRAP, se finalizzato a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione dell’esercizio stesso o di esercizi futuri. Questo per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi sostitutivi.
Pertanto:
• se la perdita ha carattere reddituale, il suo rimborso, anche conseguente ad un indennizzo assicurativo, rientra nella base imponibile IRAP;
• se la perdita non è correlabile ad un ricavo, essa assume carattere “straordinario” classificabile nella gestione straordinaria del conto economico e non soggetta ad IRAP.