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QUARANTENA PER CONTATTO CON POSITIVI: FONDI IN ARRIVO PER IL 2021

21 Set 2021

Ad oggi, INPS non può pagare le indennità per i periodi di quarantena 2021 dei lavoratori entrati in contatto con positivi al COVID 19, per mancanza di fondi. Il problema era stato ribadito dal Presidente dell’Istituto.
E’ giunta la scorsa settimana la novità di un possibile rifinanziamento all’INPS per indennizzare le quarantene per COVID, che dovrebbe essere definito entro il 5 ottobre data ultima per la conversione in legge del DL 111 oggi all’esame della Camera. Lo ha comunicato in risposta ad una interrogazione parlamentare la sottosegretaria al Lavoro, Nisini che ha parlato di contatti in corso con il Ministero per verificare le disponibilità di risorse aggiuntive. Il rifinanziamento dovrebbe riguardare:
• sia l’indennità di malattia per assenze dal lavoro inquadrate come quarantena avvenute nel 2021, che
• l’indennizzo assimilato a quello per ricovero ospedaliero destinato invece alle assenze dei lavoratori fragili, obbligate per l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, equiparazione che non è più operativa dal 1° luglio.

L’assenza di fondi per la quarantena da contatto COVID
Si ricorda che, per il 2021 già nel messaggio 1667 del 2021 e poi con il messaggio 2842 del 6 agosto 2021, INPS aveva comunicato che:
1. per gli eventi di quarantena verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati;
2. per gli eventi di quarantena verificatisi nel 2021, invece, in assenza di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute. ATTENZIONE Nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020), la tutela è garantita grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41/2021) fino al 30 giugno 2021.
Le faq del ministero della Salute aggiornate il 13 agosto richiamavano ancora una possibile copertura da parte dello Stato, senza che il dipendente debba ricorrere a permessi o ferie o aspettativa non retribuita; affermano infatti:”Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni.”

Quarantena per contatto positivi: cosa prevede la normativa
Vale la pena ricordare che attualmente le norme prevedono:
• per i non vaccinati un periodo di qurantena di 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con persone positive al COVID-19,
• per i vaccinati un periodo di quarantena di 7 giorni, sempre dal momento del contatto con la persona positiva.
Al termine del periodo indicato deve essere eseguito un test antigenico o molecolare che, se negativo consente di interrompere la quarantena.
Per contatto stretto, sempre secondo le faq governative si intende:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19,
• “una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati),
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.”
ATTENZIONE. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono valutare il contatto in maniera individualizzata a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto.

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