Con Risposta ad Interpello 14 settembre 2021, n. 584, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza del diritto alla detrazione ed al rimborso dell’IVA, nel caso di mancato esercizio dell’attività economica.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “… fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”; il contribuente, dunque, non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività, a tal fine è sufficiente che essi siano destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Inoltre, così come chiarito dalla Suprema Corte: “ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica”.