Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127 della medesima data, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
In particolare, il suddetto decreto prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, sia autonomi che dipendenti, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Sia per il lavoro pubblico che per quello privato dipendente, spetterà ai datori di lavoro il compito di garantire il rispetto delle prescrizioni e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, quando possibile, che tali controlli vengano compiuti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori che comunicheranno di non avere la certificazione verde COVID-19 o ne risulteranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.