Inps ha pubblicato due messaggi successivi 3216 e 3217 del 24 settembre 2021 in merito alle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS.
In particolare si chiarisce che per coloro che non hanno versato la contribuzione dovuta in previsione dell’esonero contributivo e si vedano poi rigettare la domanda dall’Inps per mancanza di qualche requisito possono essere costretti a restituire le indennità ricevute nel frattempo. Viene anche chiarito il raffronto fra 2020 e 2019 ai fini del requisito del calo di fatturato.
Pagamento delle indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi
La norma prevede che, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia se il lavoratore ha già presentato domanda di esonero contributivo in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, CON RISERVA, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.
Il messaggio ricorda anche che in relazione all’esonero contributivo per le filiere agricole, per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento di alcune rate. A tale proposito, al completamento della predetta procedura, saranno fornite specifiche istruzioni operative sulle prestazioni di maternità/paternità.