Fino al 31 ottobre 2021 sarà possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (prenotazione) attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura..
La suddetta misura – istituita nel 2018 – riguarda imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno – rispetto al passato – il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta teoricamente fruibile sarà automaticamente effettuato sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Si ricorda inoltre che, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.