Le tende avvolgibili accedono al bonus facciate? L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 673/2021, ha spiegato quando tali interventi possono ottenere l’agevolazione.
Bonus facciate, il caso
Un condominio, situato in zona A, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende realizzare interventi di:
– sostituzione dei parapetti presenti nei balconi;
– rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre;
– installazione di un sistema di illuminazione notturna.
Ha quindi chiesto all’Agenzia se può usufruire del bonus facciate.
Bonus facciate per parapetti e tende, le condizioni
L’Agenzia delle Entrate ha esordito con una premessa: la facciata deve essere visibile dalla strada o da un suolo ad uso pubblico e l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve essere situato in zona A o B, ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’Agenzia ha ricordato che sono zone territoriali omogenee A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Dal momento che l’edificio si trova in zona A, gli interventi, se rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa, possono accedere al bonus facciate.
Passando ad analizzare la tipologia degli interventi ammessi alla detrazione, l’Agenzia ha ricordato che sono agevolabili i lavori realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. A titolo esemplificativo, si tratta del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi della facciata, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione spetta inoltre per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate e per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio, il rimontaggio o la sostituzione delle tende solari.
L’Agenzia ha concluso che la sostituzione dei parapetti è agevolabile, mentre il rifacimento delle tende avvolgibili accede al bonus facciate solo se, sulla base di presupposti tecnici, risulta aggiuntivo rispetto all’opera principale, cioè se si può qualificare come opera accessoria e di completamento.
Bonus facciate, esclusi i sistemi di illuminazione
Tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano, l’Agenzia ha aggiunto che le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata non possano rientrare tra gli interventi edilizi agevolabili.
Con questo parere negativo, l’Agenzia contraddice una precedente risposta. Lo scorso luglio, infatti, l’Agenzia è stata più possibilista e ha spiegato che per l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza dei balconi, finalizzati a dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne, il bonus facciate spetta solo in presenza di motivi ‘tecnici’, da verificare nel caso concreto.