Scattano dal 1° novembre 2021 le nuove regole sul subappalto introdotte dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021). Non esisterà più il limite del 50%, ma contemporaneamente non si può parlare di liberalizzazione totale in quanto la norma prevede il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni a terzi.
Subappalto, il tetto del 50%
Il tetto del 50% al subappalto resterà in vigore fino al 31 ottobre 2021. Poi scomparirà e le Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario.
I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Subappalto, no alla liberalizzazione totale
Sono comunque previste delle tutele per garantire la qualità delle lavorazioni. La legge vieta l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente del complesso delle categorie prevalenti e delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore deve inoltre garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Subappalto, il parere del Mims
Il cambiamento nella normativa sul subappalto sta destando dubbi tra gli operatori del settore. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere 998/2021, ha ribadito che, nonostante il tetto al subappalto venga eliminato, resta il divieto di cessione dell’appalto.
Prima di affidare un appalto, la Stazione Appaltante deve individuare le prestazioni o le lavorazioni che l’aggiudicatario deve eseguire direttamente. Il divieto di subappalto, invece, deve essere adeguatamente motivato e previsto espressamente nei documenti di gara.