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DEFINIZIONE AGEVOLATA A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI: PROVVEDIMENTO

26 Ott 2021

L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana tramite provvedimento ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative dell’art. 5, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021.
In particolare ha chiarito che:
• la definizione, in presenza dei requisiti previsti dal suddetto art. 5, comma 2, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997;
• la misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente;
• oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
• l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;
• i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.

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