L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, attivo dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2021, riguarda anche i lavoratori domestici, badanti, baby sitter collaboratori familiari in genere. Sono interessati sia i lavoratori con contratto da dipendenti che coloro che collaborano saltuariamente ad esempio con Libretto famiglia. Lo specifica espressamente la norma del DL 127/2021.
Per l’applicazione pratica dell’obbligo e sulle conseguenze il Governo pubblica costanti aggiornamenti. In particolare sono apparse tre FAQ specifiche che tratteggiano una situazione piuttosto pesante per i datori di lavoro.
Vediamo di seguito una sintesi dei casi proposti
Badante senza green pass si può sostituire?
Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, se la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?
Nella risposta si ribadisce che “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro”. Dato che il diritto della persona anziana o disabile di ricevere assistenza è prevalente , è possibile ritenere assente ingiustificata la collaboratrice/tore e sospenderla/lo dopo cinque giorni di assenza (se non provvede almeno al tampone), assumendo un altro lavoratore, come previsto per i datori di lavoro privati sotto i 15 dipendenti.
Particolare attenzione va prestata al fatto che in caso di badante convivente, questo/a dovrà anche abbandonare l’alloggio in quanto vitto e alloggio, come prevede il contratto collettivo, fanno parte della retribuzione e sono anch’essi sospesi. Inoltre il periodo di sospensione non si interrompe quando il collaboratore ottiene il green pass, ma SOLO alla fine del contratto di sostituzione, che può essere al massimo di 10 giorni, rinnovabili di altri 10.
Va anche ricordato che nel periodo di sospensione il datore di lavoro non ha l’obbligo di pagare neanche i contributi previdenziali, nè i contributi Cassacolf.
In un’altra faq, applicabile anche ai datori domestici il Governo precisa che in caso di malattia durante l’assenza ingiustificata il lavoratore non ha diritto ad alcuna indennità INPS in quanto assente per sua scelta.
Badante convivente e quarantena
In un’altra FAQ si prospetta il caso della badante in regola con il green pass, ma che risulti positiva al COVID: Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?
La risposta afferma che la/il badante può restare nell’alloggio che le è attribuito anche se contagiata, nel rispetto delle regole di isolamento.
Lavoratore domestico senza green pass: dimissioni e licenziamento sono possibili?
Il lavoratore domestico può recedere in qualsiasi momento dal contratto rispettando i termini di preavviso. Dato che però senza green pass non può lavorare, non avrà diritto alla relativa retribuzione che andrà quindi trattenuta dal TFR.
Allo stesso modo il datore di lavoro non è tenuto a particolari adempimenti tranne il preavviso e anche se la norma sul green pass prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde, può essere possibile in caso di prolungata assenza ingiustificata ricorrere alla motivazione del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, che può dare luogo al licenziamento, nel rispetto dei termini di preavviso.