Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, n. 143/2021, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e in attesa di pubblicazione in G.U. è stata riconfermata anche per quest’anno la riduzione contributiva dell’11,50% (prevista dalla legge 244/95) a favore dei datori di lavoro edili per i periodi di paga relativi al 2021.
Si specifica che la riduzione è applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, previsti per le ore di lavoro contrattuali per gli operai a tempo pieno.
Riduzione contributiva edilizia: a chi spetta
Sono interessate:
• le imprese del settore industria con determinati codici statistici contributivi,
• le imprese del settore artigianato con determinati codici statistici contributivi.
Sono sempre escluse invece le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
Si ricorda che è necessario che i datori di lavoro siano in possesso del DURC e privi di condanne passate in giudicato negli ultimi 5 anni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come detto, la riduzione contributiva si applica agli operai (inclusi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, 40 ore settimanali, che possono essere sia effettive che raggiunte con contribuzione versata sulla base dell'”imponibile virtuale”, nel caso di alcune specifiche assenze definite “contrattuali” (malattia, maternità, assenze per malattie del bambino, infortunio, malattia professionale, donazione sangue, congedo matrimoniale, ferie e riposi annui, Cig ordinaria e cariche sindacali ed elettive, permessi sindacali non retribuiti, aspettative per i tossicodipendenti e altre motivazioni previste dal Ccnl (ad esempio, servizio militare), corsi di formazione non retribuiti.
Sono esclusi:
• i lavoratori a tempo parziale,
• i lavoratori con contratto intermittente,
• i lavoratori con contratti di solidarietà,
• i lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive.
La riduzione va richiesta in forma telematica all’INPS che emanerà a breve, come ogni anno, la specifica circolare di istruzioni.