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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA PER BONUS EDILIZI: NUOVO MODELLO

17 Nov 2021

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento del modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:
• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
• efficienza energetica,
• rischio sismico,
• impianti fotovoltaici
• e colonnine di ricarica.
In particolare, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, prevede che per tutti gli interventi sopra elencati, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni nonché dai CAF.

Modalità e termini di presentazione
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
• dal soggetto che rilascia il visto di conformità,
• oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario, e in quest’ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante:
• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
• oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate,
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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