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SUPERBONUS: IL 60% DEI LAVORI AL 30.06 DEVE RIGUARDARE I LAVORI COMPLESSIVI

30 Nov 2021

Con Risposta a interpello n. 791 del 24 novembre 2021 con oggetto “Superbonus – criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ” l’Agenzia delle Entrate chiarisce come esso vada computato nel caso di specie in cui l’istante intende usufruire del super-sismabonus.
In particolare, per il superbonus, occorre verificare che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo e non solo alcuni interventi tipo quelli antisismici come nel caso di specie.
Ma veniamo al caso concreto, l’Istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio:
– di cui è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche,
– costituito da tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria C/2;
– al termine dei lavori, saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto.
Tale opera sarà regolarmente autorizzata dal Comune e sul provvedimento autorizzativo sarà evidenziata la circostanza che tutto il complesso a fine lavori risulterà residenziale.
Tutte le opere saranno progettate e certificate come da previsione normativa.
Il completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni) mentre:
– le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022,
– ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.
Poiché l’Istante intende fruire solamente del “supersismabonus” chiede se:
1) ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico;
2) il limite di detrazione fiscale sia di 96.000,00 euro per le quattro unità immobiliari preesistenti, ovvero 384.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate specifica che in relazione al primo quesito, si rileva che ai sensi del comma 8-bis del predetto articolo 119 «per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo. Al riguardo, si rileva che, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.
In merito al secondo quesito, come chiarito con la citata circolare n. 30/E del 2020, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Pertanto, visto che l’edificio all’inizio dei lavori è composto da 4 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento richiesto dalla norma e non oggetto dell’istanza, è pari a 384.000 euro (96.000 x 4).

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