Con Provvedimento 1 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni (anche successive alla prima) e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate ex artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020 che presentano profili di rischio, al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (c.d. “Antifrode”). Il Provvedimento si applica alle cessioni dei crediti relative a bonus edilizi nonché dei crediti d’imposta per botteghe e negozi ed altresì per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.