Approvato, con un emendamento al ddl n. 2426 di conversione del Collegato Fiscale (dl 21 ottobre 2021, n. 146), il mini differimento al 9 dicembre del termine ultimo per il versamento, in unica soluzione, delle rate 2020 e 2021 scadute e non pagate relative a:
• “Rottamazione-ter”,
• “Saldo e stralcio”,
• “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), il pagamento potrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021. Oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
In sostanza, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre con tolleranza) dovranno corrispondere integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
E’ quanto emerge da un emendamento approvato dalle Commissioni riunite 6ª e 11ª in sede referente nella seduta del 1° dicembre, al testo del ddl di conversione del “Decreto Fiscale” n.146/2021.
Ricordiamo il testo originario del decreto fissava la scadenza al 30 Novembre 2021 (6 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza), per il versamento delle rate del 2020 (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis convertito in Legge n. 106/2021), mentre per le rate del 2021 il termine del 30.11 era già stato previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”).