È decorso più di un mese dall’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021, c.d. decreto “anti frodi”, che ha previsto ulteriori adempimenti per i contribuenti che intendono fruire del Superbonus, o degli altri bonus edilizi con lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni con la circolare n. 16/E, ma sono ancora numerosi i punti da chiarire. Allo stato attuale i soggetti interessati devono affrontare ancora numerose incertezze che hanno “rallentato” considerevolmente le operazioni di fine anno.
Sono allo studio alcuni possibili correttivi che potrebbero vedere la luce nel corso dell’iter che condurrà all’approvazione della Legge di Bilancio 2022. Alcune forze politiche hanno proposto, per gli interventi diversi dal Superbonus, l’introduzione di un limite di spesa superato il quale sarà obbligatorio il rilascio del visto di conformità e l’attestazione della congruità dei costi. In questo modo resterebbero salvaguardati perlomeno gli interventi minori, il cui costo complessivo non supererebbe la predetta soglia, ma la “partita” è ancora aperta.
Per quanto riguarda l’attestazione della congruità dei costi riguardanti gli interventi diversi dal Superbonus, la citata circolare ha confermato che l’operazione può essere effettuata in carta libera. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “L’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Invece, per ciò che riguarda gli interventi antisismici, per l’asseverazione della congruità delle spese devono essere utilizzati i modelli di cui agli Allegati 1, B e B – 1 di cui al DM 58/2017.
I dubbi maggiori riguardano la fonte attraverso la quale asseverare la congruità dei costi. I prezziari regionali e i prezziari DEI sono espressamente richiamati dal punto 13 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020, cioè il c.d. “decreto requisiti”. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi di tipo energetico, anche se danno diritto a minori detrazioni rispetto a quella del 110%, si può continuare a fare riferimento al predetto decreto.
I dubbi, invece, riguardano gli interventi antisismici e le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione del 50% con un massimo di 96.000 euro. In questo caso, nelle more dell’approvazione del decreto che dovrà essere emanato dal Ministero della transizione ecologica, la Circ. n. 16/E ha fatto riferimento, per il rilascio dell’asseverazione circa la congruità dei costi, solo ai prezziari regionali, i listini ufficiali o i listini delle locali Camere di Commercio. In subordine, mancando i predetti prezziari o i listini ufficiali, si potrà fare riferimento ai prezzi correnti del mercato locale.
I prezziari regionali, in molti casi sono “inadeguati” in quanto gli aggiornamenti sono risalenti nel tempo e sono fermi a molti anni fa. In molti casi, utilizzando questa fonte, i costi relativi ai predetti interventi rischiano di essere eccedenti e quindi non congrui con la concreta possibilità di perdere una parte dell’agevolazione fiscale.
La soluzione potrebbe consistere nell’attribuire ai prezziari DEI la qualifica di “listini ufficiali” con la possibilità di utilizzare tale fonte “autorevole” per l’asseverazione della congruità dei costi.
La soluzione sembra essere corretta, ma il punto dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate. Nelle more di un’indicazione precisa e tempestiva dell’Amministrazione Finanziaria è naturale che gli interventi subiscano un rallentamento. È dunque necessario che le predette indicazioni, con la conferma della soluzione, siano tempestive.