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INGRESSO IN ITALIA, STRETTA SULLA UE: LA NUOVA ORDINANZA 14.12.2021

21 Dic 2021

Pubblicata in GU n. 297 del 15 dicembre 2021 la nuova ordinanza di stretta all’ingresso in Italia anche dai paesi UE.
Il provvedimento, visto l’aggravarsi della situazione pandemica soprattutto nei paesi vicini e la estrema contagiosità della nuova variate Omicron, prevede:
1. obbligo del test negativo alla partenza dei viaggiatori che arrivano dai Paesi dell’Unione Europea,
2. per i non vaccinati oltre al test negativo quarantena obbligatoria di 5 giorni.
Inoltre vengono prorogate le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2022.

Ordinanza 26 novembre 2021
La nuova variante OMICRON del virus SARS COV 2 anche detto Covid 19 individuata nei giorni scorsi in Sudafrica, aveva portato all’adozione della precedente Ordinanza del 26 novembre 2021 la quale prevede:
“ferme restando le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 22 ottobre 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in:
• Sudafrica,
• Lesotho,
• Botswana,
• Zimbabwe,
• Malawi,
• Mozambico,
• Namibia,
• Eswatini,
a eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla ordinanza, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19”.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei paesi citati anche se asintomatiche, sono obbligate a:
• comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio,
• sottoporsi a test molecolare,
• sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni,
• effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.
È previsto che, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del PLF, le disposizioni non si applicano:
1. all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
2. ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre la data di pubblicazione della stessa.

 

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