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LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO 146/2021 E LE NUOVE MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

22 Dic 2021

È stata approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il testo della legge di conversione è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il decreto, anche con le modifiche operate dalla legge di conversione, opera quasi una miniriforma del Testo Unico di sicurezza venendo a modificare, oltre ad un allegato, molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99). E le modifiche riguardano, tra le altre cose:
• comitati regionali di coordinamento
• sistema informativo nazionale per la prevenzione
• vigilanza
• provvedimento di sospensione dell’attività
• organismi paritetici
• ruolo del preposto
• formazione e addestramento.

Analizziamo di seguito alcuni cambiamenti rispetto al testo iniziale del DL 146/2021.

Le nuove modifiche: articolo 14 e organi di vigilanza
La legge di conversione cambia l’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 modificando, ad esempio, alcuni aspetti relativi all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.
Ricordiamo che, rispetto all’articolo originale precedente al decreto fiscale, l’articolo 14 abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (si elimina il riferimento alla reiterazione delle violazioni).

Riportiamo di seguito brevemente i primi due commi evidenziando in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione:

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Le nuove modifiche: la sicurezza delle istituzioni scolastiche
All’articolo 18 dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici: ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente’.
Sono previsti altri cambiamenti significativi, ad esempio nelle sanzioni e nel Titolo III in materia di dispositivi di protezione individuale.
Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l’articolo 79 (Criteri per l’individuazione e l’uso) del TU, dove si indica che il contenuto dell’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77 e si rimanda ad un futuro decreto riguardo ai criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
La modifica è introdotta nel comma 2-bis che indica (le modifiche della legge di conversione sono in grassetto) “fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.

Cambierà la formazione sulla sicurezza
A livello generale si possono evidenziare due argomenti caratterizzanti il nuovo articolato.
Da un lato, nel Decreto-Legge 146 del 21 ottobre, vi è la questione della vigilanza e della prevenzione. Fondamentalmente si completa la riforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro estendendo a quest’ultimo le funzioni della vigilanza su tutta la materia di salute e sicurezza fino ad oggi riservata alla competenza quasi esclusiva delle ASL. Viene, in questo contesto, abrogato il comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 che limitava le attività di vigilanza al Ministero del Lavoro, ovvero Ispettorato Nazionale del Lavoro, al solo ambito delle costruzioni.
Un cambiamento radicale che costringe, sul serio, ad un vero coordinamento degli organi di vigilanza oppure, prima o poi – come hanno già segnalato alcune ASL e sindacati di categoria – inizieranno i conflitti. Per il rafforzamento dell’Ispettorato si fa perno sull’effettiva entrata in funzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) che era già previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 81/2008 ma non è mai stato attuato. Moltissime modifiche riguardano questo art. 8 in quanto essere in possesso dei dati consente di poter svolgere le azioni di pianificazione e di prevenzione nel campo della sicurezza sul lavoro.
È indubbio che l’INL sia destinato a divenire il soggetto nazionale di riferimento sull’attività di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. Infatti all’art. 13 sulla vigilanza è stato introdotto il comma 7.bis in base al quale “l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”. Un progetto ambizioso ed importante per dare il via al piano nazionale della prevenzione che l’Europa ci chiede e che mai è stato formalizzato.
Ma la vera, importante, novità che entra immediatamente in vigore riguarda il contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Viene completamente riscritto l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 – prima con il Decreto Legge 146 cui deve aggiungersi il maxiemendamento del governo ed approvato dal Parlamento – che amplia i poteri dell’Ispettorato del Lavoro circa la sospensione dell’attività lavorativa. Anche alle ASL vengono confermati i poteri sospensivi, ma tutto l’articolato è impostato avendo come referente l’INL.
In estrema sintesi questi sono i provvedimenti emanati che entreranno in vigore e che erano stati previsti dal decreto legge 146.
La sorpresa più interessante, però, è arrivata dal maxiemendamento del Governo che ha riguardato la formazione ed alcune figure sensibili del D. Lgs. 81/2008. Due sono le figure oggetto dell’attenzione del legislatore: il datore di lavoro ed i preposti.
Per il datore di lavoro, con le modifiche del comma 2 dell’art. 37, viene introdotto l’obbligo della formazione. Si tratta di un provvedimento a suo modo rivoluzionario, che modifica alla base i pilastri della formazione sanciti già dal D. Lgs. 626/1994 che vedeva esonerati dalla formazione i datori di lavoro. Non si è mai compresa questa scelta che, in fin dei conti, non è mai stata utile a nessun né tantomeno ha garantito i datori di lavoro.
L’altro aspetto fondamentale riguarda i preposti. Le più semplici analisi e valutazioni sugli infortuni hanno, da tempo, evidenziato come il costante aumento di attività in regime di appalto e subappalto sia alla base di una nuova ondata di morti ed infortuni sul lavoro. L’anello più debole della catena è rappresentato dal preposto delle aziende appaltatrici per cui la nuova norma prevede un comma aggiuntivo all’art.18 sugli obblighi del datore di lavoro. La nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.” E siccome si tratta di svolgere compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguarda la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Vengono infatti meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19 in base al quale il preposto deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Questa norma assume una enorme importanza in quanto, nell’articolato previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
In tema di datore di lavoro un aspetto innovativo della nuova legge fa chiarezza sul ruolo ed i compiti del Dirigente scolastico nella sua veste di datore di lavoro separandoli da quelli dell’amministrazione proprietaria dell’immobile ed allo stesso tempo prevede che la valutazione dei rischi e la redazione del Documento sia congiunta tra il Dirigente scolastico e l’amministrazione proprietaria dell’immobile.
Ma in materia di formazione vi sono altre importanti novità. Innanzitutto, però, si deve chiarire che le norme previste che riguardano l’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione – non solo del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza – sono demandate alla data del 30 giugno 2022. Ovvero entro tale data la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone all’accorpamento e la loro rivisitazione.
Si tratta di una importante definizione sempreché la Conferenza Stato-Regioni provveda per tempo ad ottemperare a questa scadenza.
Collegata al nuovo Accordo Stato-Regioni vi è “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. .
Viene poi sottolineato, modificando l’attuale comma 7 del D. Lgs. 891/2008, come “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo.” Come già quindi anticipato nel comma 2, il datore di lavoro entra a pieno titolo tra i soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza, a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP.
In questo contesto, trova precisazione anche la formazione obbligatoria per il preposto, dove il nuovo comma 7.ter introdotto con il maxiemendamento al D.lgs. 81/08 prevede che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Qualche perplessità sorge al proposito. Sembra acclarato come il combinato disposto dei diversi commi ed articoli rimandi al nuovo Accordo Stato-Regioni la definizione delle modalità applicative della formazione e ben comprendendo il valore della formazione in presenza sembra però che la formazione base e l’aggiornamento formativo – oltre che nella mutata cadenza che passa da quinquennale a biennale – si debba svolgere in presenza escludendo la formazione in modalità e-Learning.
Si ricorda come il tema dell’e-learning sia sempre stato divisivo fin dal primo Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in parte modificato il 5 ottobre 2006 laddove il governo affermava come “per i corsi per RSPP è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione e gestione e verifica/certificazione al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione…”.

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