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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

11 Gen 2022

Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, ha previsto, all’articolo 13, importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, che sono andate a modificare l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto ad adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Il provvedimento non trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.
Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è divenuta oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.
In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. In ultimo si precisa che per tale inadempienza non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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