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SCADE OGGI IL TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OCCASIONALI PER IL PREGRESSO AL 11/01/2022

18 Gen 2022

Sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal recente decreto fiscale 146/2021 l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro con le indicazioni per l’adempimento dell’obbligo.

Soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione
Il nuovo obbligo interessa:
1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti) e
2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 C.C.
Sono quindi esclusi:
– le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
– i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
– le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 C.C. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
– i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR , soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152/2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro)”.

I tempi della comunicazione preventiva
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022, e la comunicazione va inviata entro oggi.
Per gli incarichi conferiti dopo l’11 gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione del lavoro occasionale
Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente rispetto al luogo dove si svolge la prestazione, va effettuata mediante determinate modalità operative.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta aggiornando gli applicativi in uso.
Copia della comunicazione inviata va conservata per la verifica da parte degli ispettori del lavoro
La comunicazione deve necessariamente indicare determinati dati.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purchè prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale
Come per il lavoro intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni, a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10% l’Ispettorato può disporre la sospensione dell’attività produttiva.

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