E’ stata comunicata la decisione del Consiglio Direttivo FSBA del giorno 16 aprile 2020, che con riferimento alle prossime scadenze di versamento relative alla contribuzione a favore di FSBA, tenuto conto delle determinazioni finora assunte e/o che verranno successivamente assunte dal Governo, in materia di versamenti fiscali e previdenziali (Decreto Legge 23/2020 del 9 aprile 2020) a fronte della Emergenza Covid 19, ha deliberato che la contribuzione dovuta ad FSBA, da versare attraverso il modello F24, codice EBNA, segue quanto disposto dal Governo in termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, anche per quanto riguarda tempi e modalità del successivo recupero.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle aziende artigiane temporaneamente sospesi dal lavoro a causa degli effetti dell’emergenza Covid 19 il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha deliberato un piano speciale in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia in materia di cassa integrazione in deroga. E’ stata infatti aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario introducendo la causale riferita all’emergenza COVID–19.
Si ricorda che anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione contributiva mediante la rateizzazione dell’importo dovuto, a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.
Intanto il decreto interministeriale Lavoro – Economia del 2 aprile ha attribuito al Fondo FSBA 60 milioni mentre sono stati destinati 20 milioni a Formatemp, il fondo per i lavoratori somministrati. La ripartizione delle risorse è avvenuta in base al numero di lavoratori iscritti.
Il decreto legge 18/2020 prevede che i Fondi debbano gestire sia le risorse erogate dallo Stato che eventuali risorse proprie, monitorando le prestazioni anche «in via prospettica», tenendo conto del proprio equilibrio finanziario. Si profilava uno scontro in tema di requisiti di accesso in quanto l’Inps – nella circolare 47/2020 – ha precisato che per l’accesso all’assegno «non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo e l’unico requisito rilevante è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro». Invece il Fondo aveva precisato che l’iscrizione e la contribuzione sono obbligatorie per legge e che per accedere al fondo è necessario presentare contestualmente la domanda e versare 36 mesi di contributi per i propri dipendenti.
E’ stato comunque sospeso il requisito di sei mesi di regolarità contributiva per le aziende neocostituite, «purché già attive alla data del relativo provvedimento».
Nell’aggiornamento del 7 aprile era già stato specificato che possono presentare domanda le aziende prive di regolarità contributiva e che il versamento è dovuto a partire da gennaio 2021 anche in forma rateizzata. L’impresa è invitata a comunicare attraverso la procedura informatica se procederà alla regolarizzazione contributiva in un unico versamento oppure in modalità rateizzata.
Le richieste di prestazioni per emergenza COVID-19 possono essere presentate fino al 31 maggio 2020 secondo le modalità telematiche stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, sia le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto.
In particolare nelle istruzioni viene precisato che: