La scorsa settimana rispondendo ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione ai fini IVA, ex art.10, primo comma, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, anche ai corsi di formazione fruiti tramite una piattaforma con modalità a distanza.
L’Agenzia ha precisato che la modalità di fruizione a distanza non muta la natura delle operazioni svolte che rimangono, pertanto, delle prestazioni di insegnamento; tale modalità non assume rilevanza ai fini dell’esenzione IVA poiché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.
La sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi alla Società e appare, pertanto, rispettato, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.