In arrivo modifiche al Codice della strada in adeguamento al diritto europeo.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio scorso è stata pubblicata la Legge europea 2019-2020 che riporta diverse disposizioni tra cui alcune in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.
In particolare, il nuovo art. 93-bis stabilisce che il proprietario di un veicolo con targa estera che abbia acquisito la residenza in Italia, è obbligato alla reimmatricolazione del veicolo entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza.
Inoltre, un soggetto residente in Italia che circoli con un autoveicolo immatricolato all’estero senza esserne il proprietario deve tenere a bordo un documento sottoscritto dall’intestatario dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso in cui la disponibilità superi i 30 giorni, è necessaria la registrazione al PRA.
La nuova formulazione dell’art.132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia) stabilisce che al di fuori dei casi di cui all’art. 93-bis, gli autoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Fanno eccezione a tale regola gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, i quali sono ammessi a circolare per la durata del mandato.