Giovedì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni ter (DL n. 4 del 27.01.2022) che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Il decreto interviene a sostegno delle imprese e dell’economia in relazione all’emergenza da COVID-19, è entrato in vigore il 27 gennaio 2022 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste per i settori in difficoltà.
Il contenuto del provvedimento interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, quali:
– parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici,
– attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine,
– commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle,
– turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali,
– discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie,
– spettacolo, cinema e audiovisivo sport.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Tra le misure a sostegno delle imprese, si prevede con l’art. 2, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Per beneficiare della suddetta agevolazione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
– e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid
L’art. 3 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Elettricità prodotta da impianti e fonti rinnovabili
Sono previsti inoltre, interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.
Al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie, con il presente provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore stanziamento di 1,7 miliardi, per un un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi.
Azzeramento oneri di sistema
Al fine di sostenere il mondo delle imprese, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione bollette per gli energivori
Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Altre misure a sostegno delle attività
• Incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo;
• si prevede l’esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
• viene esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il credito di imposta previsto in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati;
• si prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);
• viene prorogato il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).
Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10).