Se, sullo stesso edificio, si eseguono interventi di efficientamento energetico ed antisismici, agevolati con il Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, indispensabile per scegliere la cessione del credito, deve essere effettuata separatamente per ogni tipologia di intervento.
La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con apposita risposta.
Superbonus e verifica dei SAL, il caso
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia perché intende realizzare lavori di demolizione e ricostruzione di due edifici, con creazione di un’unica unità abitativa.
La ricostruzione sarà accompagnata da interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, che rientrano tra quelli agevolati con il Superbonus.
Dal momento che il contribuente intende optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ha chiesto se le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori devono essere effettuate separatamente per le due tipologie di intervento ammesse al Superbonus.
Superbonus e SAL, verifiche separate per lavori di efficienza energetica e antisismici
L’Agenzia ha ricordato che per poter scegliere la cessione del credito, ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e non devono essere emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.
Gli interventi di efficientamento energetico necessitano di un’asseverazione che i tecnici abilitati devono rilasciare sulla base del DM 6 agosto 2020.
Anche i lavori antisismici devono essere asseverati, ma sulla base di diverse normative. L’Agenzia spiega che la classificazione del rischio sismico deve essere effettuata sulla base del DM 58/2017 (poi aggiornato con il DM 65/2017). Ricordiamo inoltre che l’asseverazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020.
LAgenzia ha spiegato che questo significa che le due tipologie di intervento richiedono competenze diverse ai fini dell’asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati, del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ne consegue che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.