Fino al 28 febbraio le persone fisiche, gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali possono richiedere il credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua potabile dei rubinetti di casa e dell’azienda.
Si tratta del tax credit acqua potabile (da non confondere con il bonus idrico) introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e finalizzato a razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
Con la Legge di Bilancio 2022 il contributo ha ampliato i suoi orizzonti, con la proroga dei suoi effetti ai dispositivi acquistati nel 2023.
Bonus acqua potabile, a chi e per cosa spetta
Possono accedere al credito le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’incentivo è pari al 50% della spesa sostenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
La spesa massima ammissibile è di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Considerato che per il 2021 il tetto di spesa complessiva previsto per la misura è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale attribuibile rapportando la dote disponibile all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
La spesa deve essere documentata con fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale di chi richiede il credito. I privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Tuttavia, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 ossia prima della pubblicazione del Provvedimento del 16 giugno 2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha definito i criteri e le modalità di accesso al credito, sono ritenuti validi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura, la ricevuta o lo scontrino che certificano l’acquisto annotando su tali documenti il codice fiscale di chi richiede il bonus.
Spedita la comunicazione, una volta ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.