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BUSTE PAGA: LA TEMPISTICA DELLE NOVITÀ 2022 PER I DATORI DI LAVORO

22 Feb 2022

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal D.LGS 230 2021 sull’Assegno Unico, in tema di aliquote IRPEF, detrazioni d’imposta e modifiche al “trattamento integrativo” da 100 euro (ex bonus Renzi).
Va segnalato in particolare che sulla tempistica per l’adeguamento operativo alle novità l’Agenzia comunica che viene tenuto conto della necessità di adeguamento degli applicativi informatici per la lavorazione delle buste paga e le diverse date di entrata in vigore delle novità, ovvero:
• 1 gennaio per la riforma delle aliquote IRPEF del trattamento integrativo e ulteriori detrazioni,
• 1 marzo per modifiche alle detrazioni per figli a carico apportate dal decreto legislativo 230/2021 all’art 12 del TUIR.
Si prevede quindi che i sostituti d’imposta possano applicare le nuove norme “entro il mese di aprile 2022 provvedendo ad un conguaglio per i primi tre mesi del 2022”.
Sulle nuove detrazioni di imposta previste per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (65 euro) o di redditi di pensione (pari a 50 euro), spettanti al di sotto delle soglie di reddito complessivo, viene chiarito in particolare che sono da considerare correttivi in aumento e vanno corrisposte per intero nel corso del 2022, senza parametrazione ai periodi di tempo. Solo a fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro andrà ricalcolata la detrazione spettante sulla base delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici complessivi del periodo di imposta
In tema di assegno Unico e detrazioni per i figli a carico e per le famiglie numerose anch’essi in vigore dal 1 marzo l’Agenzia ricorda che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare ancora la vecchia disciplina art 12 TUIR per i mesi di gennaio e febbraio solo da marzo applicare la nuova disciplina prevista dall’art. 10 del DLgs. 230/2021. In particolare sulle detrazioni previste per famiglie numerose, almeno quattro figli a carico, il conguaglio a fine anno va rapportato ai soli primi due mesi dell’anno. Le detrazioni per i figli con età superiore a 21 anni si applicheranno invece a partire dal mese di compimento del 21° anno di età.
Infine riguardo al differimento dei termini relativi all’adeguamento delle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF per il quale Regioni e Province autonome hanno tempo fino al 31 marzo 2022, l’Agenzia ha chiarito che, nel frattempo, i sostituti d’imposta devono applicare:
• l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
• ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

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