Il Decreto legge n. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo, data del termine dello stato di emergenza, i congedi parentali per cause legate al COVID quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell’attività didattica in presenza (ora definiti Congedo parentale Sars Cov 2).
Si ricorda che sono interessati tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali INPS. La misura era già stata attiva nel 2020 e 2021.
L’INPS aveva già pubblicato le istruzioni sui requisiti le modalità di utilizzo, la cumulabilità e l’esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro e sulla possibilità di invio delle domande da parte dei lavoratori dipendenti.
Recentemente è stata comunicata la disponibilità della piattaforma di richiesta anche per i lavoratori autonomi.
Con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 798 ha fornito ulteriori aggiornamenti destinati al proprio personale che precisano le modalità di conversione tra i due tipi di congedo. L’istituto sottolinea che i lavoratori dipendenti che abbiano richiesto congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) o di prolungamento del congedo parentale nel periodo tra l’inizio effettivo dell’anno scolastico e la data di entrata in vigore del DL 221/2021, come nel 2021 possono chiedere all’INPS la trasformazione del congedo ordinario in Congedo parentale Sars cov 2.
Come precisa il messaggio, però, nel caso in cui sia presentata domanda per un periodo dal 02/09/2021 al 15/09/2021, se l’anno scolastico ha avuto inizio in data 13/09/2021, il periodo dal 02/09/2021 al 12/09/2021 deve essere respinto, mentre può essere indennizzato il periodo dal 13/09/2021 al 15/09/2021.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali.
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il richiedente si impegna a fornire la documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione, a pena di rigetto della domanda.
Domande congedo COVID lavoratori autonomi
Anche la presentazione della domanda per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali.
Anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”.
ATTENZIONE
Per richiedere invece il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.