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BONUS EDILIZI: SANZIONI PER I TECNICI CHE DICHIARANO IL FALSO NEL DECRETO ANTIFRODE

01 Mar 2022

Il Decreto Legge n 13/2022 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 26 febbraio 2022, reca importanti novità in tema di bonus edilizi.
In particolare, il Decreto Antifrodi conferma lo stop alle cessioni multiple inizialmente previste, ma introduce cessioni in qualche modo protette verso soggetti vigilati.
Introduce inoltre novità per commercialisti e tecnici asseveratori con sanzioni importanti oltre a nuovi massimali sulle polizze professionali.
Vediamo il dettaglio.

1) Decreto antifrodi: sanzioni penali per chi dichiara il falso
Si stabilisce che il tecnico abilitato che procede con le asseverazioni, nei casi previsti dalla legge, e che:
• espone informazioni false,
• oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento, o sulla effettiva realizzazione dello stesso,
• ovvero attesta falsamente la congruità delle spese,
è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena viene aumentata.

2) Decreto antifrodi: aumentati i massimali per le assicurazioni professionali
Per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni e che devono stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile, si dispone l’obbligo di stipula:
• per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
• con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, ma senza limiti quantitativi.
Attenzione al fatto che in precedenza la polizza andava stipulata solamente “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.

3) Decreto Antifrodi: le novità sulle cessioni dei bonus edilizi
Vengono introdotte disposizioni con cui viene superato il divieto di circolazione dei crediti fiscali (tra cui quelli per il Superbonus 110%) di cui al precedente D.L. 4/2022, divieto che, prima delle novità del presente Decreto, si applicava alle cessioni ulteriori alla prima, per le quali risulta oggi possibile procedere fino ad un massimo di due ulteriori cessioni, nelle ipotesi in cui il beneficiario non usufruisca dell’agevolazione fiscale optando invece per:
• la cessione dei crediti;
• lo sconto in fattura.
Viene modificato nuovamente l’art. 121 del D.L 34/2020. Per le agevolazioni fiscali di cui al c.d. Superbonus 110%:
• viene stabilito che in caso di fruizione del beneficio tramite sconto in fattura, i soggetti che hanno applicato lo sconto possono cedere il proprio credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
• viene definito un limite di due ulteriori cessioni che per forza devono essere effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Non risulta invece possibile, per coloro che hanno applicato lo sconto in fattura, cedere il credito ad altri soggetti. La stessa regola di cui sopra si applica nel caso in cui i titolari della detrazione Superbonus 110% desiderino cedere il proprio credito ad altri soggetti, solamente banche e intermediari finanziari e fino ad un massimo di due ulteriori cessioni.

 

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