L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato una campagna straordinaria di accertamenti nel settore edile relativi alla sicurezza.
Nel mirino degli ispettori in particolae i numerosi cantieri edili che beneficiano delle agevolazioni legate al recupero o al restauro degli edifici: bonus facciate, bonus ristrutturazioni, Superbonus, 110 ecc.
Il programma viene definito “110 in sicurezza, condiviso con INPS, INAIL, Comando dei Carabinieri, e prevede verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso del 2022 sulla regolarità dei requisiti di sicurezza nei cantieri, da sempre teatro purtroppo del maggior numero di infortuni anche mortali per gli addetti.
Quali controlli e su quali aziende
Oggetto degli accertamenti saranno in particolare:
• aziende neo costituite;
• aziende che riprendono l’attività dopo una interruzione a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia.
La nota precisa che gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento – anche attraverso sinergie in essere con le Casse Edili, Agenzia Entrate e CNCE.
L’ispettorato raccomanda l’opportunità di condividere con le ASL misure e procedure per assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.
I controlli verranno effettuati dal personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri.
Nel documento l’Ispettorato rivolge la propria attenzione in particolare sulle irregolarità in materia di salute e sicurezza maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL nelle verifiche dello scorso anno ossia:
• la mancata formazione e addestramento;
• la mancata elaborazione del DVR e del POS;
• la mancata protezione da caduta nel vuoto;
• l’uso dei ponteggi.
A questo proposito ricorda che ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…) ministeriale prevista dall’ art. 131, comma 2”. L’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ed è sanzionato penalmente.