Il Decreto Milleproroghe prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione. In particolare l’ art.11 comma 5-ter “al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali” sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1° gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole più datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI:
entro il 31.12.1983 31.12.2022, NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE: 31/12/2022;
dal 01.01.1984 al 31.12.1996 31.12.2023, NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE: 31/12/2023;
dal 01.01.1997 al 31.12.2019 31.12.2024, NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE: 31/12/2024.
Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell’art. 111 del D.Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:
1. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Revisione macchine agricole esito e sanzioni
Il decreto mit 20.5.2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.” Si tratta in particolare:
• della sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 87 a € 344) e
• della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
Inoltre è previsto che “Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.”