Il Superbonus sugli edifici unifamiliari scade il 30 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno sia stato completato il 30% dei lavori. I termini sono validi a prescindere dagli interventi realizzati e il Governo non ha intenzione di prorogarli.
Il chiarimento è arrivato dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in Commissione Finanze della Camera, ha risposto ad un quesito.
Il dubbio, innescato dal modo in cui è formulata la normativa, riguardava la possibilità che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, fosse valida la proroga al 2025.
Superbonus, il dubbio sulla demolizione e ricostruzione
Il quesito ha esposto i dubbi nati dal comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. Si tratta della norma, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022, che ha inserito le scadenze differenziate per il Superbonus.
Ad avviso del propositore del quesito dalla formulazione della norma si potrebbe capire che la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2025 vale anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici unifamiliari.
Superbonus, per gli edifici unifamiliari scadenza al 2022
Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sbarrato la strada a possibili interpretazioni estensive della proroga, spiegando che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari.
La proroga, ha concluso Freni, non si applica agli edifici unifamiliari. Per questi edifici bisogna fare riferimento al secondo periodo dello stesso comma 8-bis. Questo significa che per gli edifici unifamiliari, a prescindere dal tipo di intervento realizzato, la scadenza del Superbonus è:
– il 30 giugno 2022;
– il 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 è stato completato il 30% dei lavori.
Richiamando una Faq dell’Agenzia delle Entrate, Freni ha inoltre spiegato come si calcola il 30% dei lavori. Nel caso di interventi plurimi, agevolati con più bonus edilizi, la percentuale del 30% deve essere calcolata sull’intervento complessivamente considerato e non solo sulle lavorazioni agevolate con il Superbonus.