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NUOVA SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS E INAIL PER COVID 19

 

28 Apr 2020

 

L’Inps ha pubblicato lo scorso 24 aprile il Messaggio n. 1754 con cui fornisce le prime istruzioni operative sulla norma del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Viene chiarito in primo luogo che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 anche:

– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;

– per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati. Le istruzioni operative verranno fornite con separato messaggio.

L’Istituto sottolinea che è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

Il messaggio illustra poi le modalità di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

– Aziende con dipendenti

– Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

– Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

– Aziende agricole assuntrici di manodopera

– Per Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Per Artigiani e Commercianti: l’istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

 

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