L’INL, attraverso una nota emanata nei giorni scorsi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di tirocini. In particolare:
• sino al recepimento da parte delle Regioni delle nuove linee guida da adottarsi ai sensi del comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali;
• in forza del nuovo comma 721 lett. b), permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza permanente Stato-Regioni, così come era previsto dall’articolo 1, comma 34, Legge n. 92/2012 (ora abrogato) e la sanzione di cui al successivo comma 722 (da 1.000 a 6.000 euro) trova applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi;
• il comma 723 relativo al ricorso fraudolento al tirocinio si ritiene immediatamente operativo. Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali;
• l’obbligo di comunicazione dei tirocini di cui al comma 724 riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.