La conversione del Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter, tra le altre cose porta con sé la conferma del contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio con determinati Codici ATECO.
Con un comunicato stampa del 25 marzo la Commissione Europea ha approvato il regime italiano da 200 ML di euro a sostegno del commercio.
Come si evince dallo stesso comunicato la Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Ricordiamo che il fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
Fondo perduto commercio sostegni ter: i requisiti per averlo
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Si ricorda che la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo e ha aumentato i massimali per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro.