Nuovi ammortizzatori agevolati per altri tre mesi alle imprese del turismo e attività ricreative.
Il nuovo decreto legge cosiddetto Sostegni Ter (DL n. 4 del 27.1.2022), nella legge di conversione pubblicata il 28 marzo 2022, ha confermato e ampliato a nuove categorie produttive varie misure di sostegno alle imprese, attraverso ammortizzatori sociali agevolati, ma anche crediti di imposta, finanziamenti a fondo perduto, esonero contributivo, agevolazioni per le assunzioni.
Inoltre, il decreto prevede 1700 milioni destinati a meccanismi di compensazione dei costi, contro il caro bollette, per tutto il settore produttivo, in particolare per le aziende cosiddette energivore, che necessitano di altissimi quantitativi di energia.
Ancora ci sono misure direttamente legate all’emergenza pandemica, come il finanziamento per le mascherine FFP2 alla scuola e un fondo per indennizzi ai casi di danni causati dalla vaccinazione contro la SARS COV 2.
Vediamo di seguito più in dettaglio le misure su cassa integrazione e FIS agevolate con la platea ampliata dalla conversione in legge.
Cassa integrazione e FIS senza addizionali
L’art. 7 del decreto, concede alle imprese del settore turistico la possibilità di CIG e FIS agevolati, ovvero senza contribuzione addizionale.
Si trattava inizialmente del settore turistico: hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi, musei, trasporto pubblico, radio taxi.
La conversione in legge ha ampliato la platea alla filiera HO.RE.CA e ad altre categorie, ovvero, tra le altre:
• commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;
• movimento merci relativo ai trasporti aerei;
• produzione di gelati, pasticceria, paste alimentari, alcolici;
• tessitura, confezioni tessili calzature
• carta;
• legno;
• minerali non metalliferi;
• riparazione di macchine agricole, orologi, articoli sportivi, strumenti musicali;
• riparazioni rapide, duplicazione chiavi;
• produzione di arredi e materassi;
• attività artistiche e creative;
• organizzazione di convegni.
In sostanza i datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale, che ammonta:
• al 9% della retribuzione per la cassa integrazione
• al 4% per il Fondo di integrazione salariale.