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RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO AUTOTRAZIONE 1° TRIMESTRE 2022: ISTANZE FINO AL 2 MAGGIO

13 Apr 2022

L’Agenzia delle Dogane tramite una Nota del 31.03.2022 ha comunicato che le imprese di autotrasporto fino al 2 maggio 2022 possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2022 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022).
Sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.
Questo perchè, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, il recente Decreto Energia n. 21/2022, ha disposto una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.
Per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, l’art. 1, comma 3, del suddetto decreto legge ha stabilito la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.
Pertanto, richiamando le vigenti norme applicative dell’agevolazione in oggetto, i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili, afferenti il primo trimestre 2022, ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare, quali risultanti:
• dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
• dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
• nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro:
• 214,18 per mille litri di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, come specificato in premessa..
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Modalità di fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo:
• mediante compensazione,
• o richiedendone la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277.

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