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COME BLOCCARE LE CHIAMATE INDESIDERATE: IN ARRIVO IL NUOVO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

19 Apr 2022

Entro luglio 2022 dovrebbe essere operativo il nuovo Registro delle opposizioni.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr che disciplina il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Diversi ancora gli step normativi che dovranno essere completati prima della sua effettiva operatività:
• fino al 6 maggio 2022, il Mise ha avviato la consultazione pubblica dei principali Operatori (all’indirizzo https://consultazione.registrodelleopposizioni.it/) che, in qualità di titolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, intendono effettuare il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti di cui all’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea. La consultazione è svolta con l’obiettivo di:
1. condividere le principali funzionalità del servizio a disposizione degli Operatori (vedi documentazione tecnica) e di ricevere eventuali osservazioni;
2. raccogliere i dati utili alla realizzazione del Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, inclusi i cellulari (web form).
• successivamente, entro il 28 maggio (entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente decreto) il Mise dovrà emanare, sentiti Agcom e Garante Privacy, un altro decreto per fissare le specifiche e i requisiti tecnici per la fornitura delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi da parte dei gestori telefonici al gestore del Registro delle opposizioni.
• infine, entro e non oltre il 27 luglio il Mise dovrà definire le modalità tecniche ed operative di iscrizione al Registro da parte dei consumatori.

Come bloccare il telemarketing selvaggio e opporsi alle chiamate indesiderate
Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente (consumatore/cittadino) iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonchè, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.
L’iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:
a. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica;
b. mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l’iscrizione o il rinnovo o la revoca dell’iscrizione;
c. mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.
Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l’accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità di cui al comma 1, lettere a) o c) (via web o posta elettronica).
I contraenti iscritti al registro possono rinnovare l’iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell’iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell’iscrizione.
L’iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
Con l’iscrizione al registro e con il rinnovo dell’iscrizione, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, effettuato mediante l’impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.

Consultazione mensile del registro da parte degli operatori
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchè mediante l’impiego della posta cartacea, hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a:
• 15 giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, con o senza operatore,
• 30 giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.

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