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I CREDITI DI IMPOSTA 2022 SUI BENI STRUMENTALI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

26 Apr 2022

Facciamo qui di seguito il punto sulla disciplina dei crediti di imposta che dal 2020 hanno sostituito i super ammortamenti.
L’agevolazione è concessa sia a imprese che professionisti ma con diverse modalità e caratteristiche.
La disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
La novità più importante recata dalla citata legge n. 160/2019 ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta.
Per poter usufruire delle misure del credito di imposta dell’anno 2021, l’investimento può avvenire entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021:
• il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
Il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa.

1) Crediti 4.0 per le sole imprese
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Pertanto, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, possono fruire di un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei paragrafi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Il credito d’imposta non spetta invece alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il predetto documento deve essere in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi (Circolare n. 9 del 23 luglio 2021).
Sono inoltre ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le reti di imprese.
Al riguardo, si ricorda che le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.
Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che, come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
Si collocano, altresì, nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti possono avvalersi del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057, 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter della legge di bilancio 2021).

2) Crediti NON 4.0 anche per i professionisti
Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali “tradizionali” (NON 4.0) è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni e ai soggetti aderenti al regime forfetario, oltre alle imprese richiamate in precedenza.
Al riguardo, si rileva che, in linea generale, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Per espressa previsione del comma 1061 della Legge di Bilancio 2021, sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli “esercenti arti e professioni” che effettuano, ai sensi dei commi 1054 e 1055, investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).
In caso di contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti d’imposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta (Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021).
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Rientrano, quindi, nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioni anche le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del Tuir.
Si precisa che i commi 1051 e 1061 citati non pongono alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività e, pertanto, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

 

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