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UCRAINA COME CAUSALE PER LA CIGO: NUOVO DECRETO

03 Mag 2022

E’ stato pubblicato il 27 aprile nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 che modifica il Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 in tema di “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO” .
L’attuale crisi Ucraina viene contemplata tra le motivazioni per i casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Il ministero prende atto della attuale situazione internazionale che, dopo la recente crisi pandemica, sta di nuovo creando non poche conseguenze dirette sulle economie di tutto il mondo e in particolare alle aziende e ai lavoratori, senza la loro diretta responsabilità e ritiene di dover fornire alle imprese uno strumento più ampio di tutela per affrontare le difficoltà contingenti e, si spera, temporanee che possono provocare diminuzioni o sospensioni delle attività produttive manifatturiere.
In particolare vengono introdotte nei criteri ordinari già previsti per l’ottenimento dei trattamenti di cassa integrazione, le due seguenti previsioni:
1. ” per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
2. il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.”
Ciò significa che nella relazione tecnica richiesta per la cigo dovrà essere presente la documentazione delle oggettive difficoltà economiche e la loro relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità (art. 5, commi 1 bis e 2) che possono essere causate:
• sia dalla crisi negli scambi economici con i partner oggetto di sanzioni;
• che delle difficoltà logistiche e produttive per la mancanza di materie prime e per l’innalzamento dei prezzi dell’energia.

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