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DECRETO UCRAINA: IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE, SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

24 Mag 2022

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (c.d. Decreto Ucraina).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 21 maggio 2022. Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
• Diverse le misure inserite, tra queste segnaliamo l’introduzione di agevolazioni per le imprese per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
Vediamole nel dettaglio.

Credito d’imposta imprese per acquisto di energia elettrica
A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia:
• alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
• diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica,
viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta imprese per acquisto di gas naturale
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Entrambi i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ed eventualmente cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Incremento del credito d’imposta imprese energivore e gasivore
I crediti d’imposta, fissati dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, vengono rideterminati nelle seguenti misure:
• 25% (in luogo del 20%) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
• 20% (in luogo del 15%) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
I suddetti crediti d’imposta di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Rateizzazione bollette per i consumi energetici
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia:
• la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici,
• relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,
• per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto
Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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