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È OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE AI PREPOSTI DI FATTO?

01 Giu 2022

Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre a una adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro i dirigenti e i preposti di fatto e cioè quelli che, in applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008, esercitano in concreto i poteri propri dei dirigenti e preposti giuridici.

La Corte di Cassazione, interpellata nel caso di un ricorso di un datore di lavoro che non aveva impartita la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a un dirigente e preposto di un’azienda e che era stato sanzionato con una ammenda relativa al reato di cui all’art. 37 comma 7 del citato D. Lgs., ha rigettato il ricorso stesso sostenendo che anche le figure che rivestono di fatto le funzioni di dirigente e di preposto devono aver frequentato i corsi di formazione specifici previsti dalle disposizioni di legge.

Con riferimento alla figura del preposto in particolare i cui obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati di recente modificati con il Decreto Legge n. 146/2021 poi convertito con la legge n. 215/2021, e al quale sono stati assegnati compiti ben più precisi e impegnativi rispetto a quelli attribuitigli prima della modifica, vanno tenute distinte le figure dei preposti giuridici, meglio definiti preposti di sistema in quanto facenti parte della organizzazione preventiva della sicurezza sul lavoro, da quelle definite “di fatto” individuate alla luce del citato articolo 299 per avere esercitato in concreto le funzioni assegnate ai preposti giuridici pur non essendo provvisti di regolare investitura.

Il legislatore di recente con la modifica dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008, ha imposto al datore di lavoro l’obbligo di “individuare” la figura del preposto o dei preposti (non viene fatto riferimento al termine “designare” o “nominare” che hanno un valore ben più pregnante) per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui al successivo articolo 19 e con l’articolo 26 comma 8 bis, così come introdotto recentemente con la modifica stessa, ha imposto ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, nell’ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

E’ chiaro che la individuazione ora richiesta per legge è la individuazione del preposto giuridico da fare “ex ante” in via preventiva, come è chiaro che la individuazione del preposto che viene fatta “ex post” è di competenza dei magistrati inquirenti o degli organi di polizia giudiziaria ed è finalizzata ad attribuire le eventuali responsabilità per fatti ed eventi accaduti; non per niente del resto nel D. Lgs. n. 81/2008 l’art. 299 è stato inserito nel Titolo XII contenente le disposizioni in materia penale e di procedura penale.

Alla luce delle osservazioni e delle considerazioni sopraindicate quindi è concepibile, come massimato nella sentenza in commento, che la mancanza di una nomina formale dei dirigenti e dei preposti non è rilevante sulla loro formazione in materia di sicurezza sul lavoro in quanto quello che rileva è la ratio della norma che richiede che sia comunque formato chi esercita tali funzioni essendo le norme dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte ma l’obbligo a carico del datore di lavoro della formazione del preposto dovrebbe essere limitato ai casi in cui sia stato anche accertato che vi sia stata una investitura di fatto e non dovrebbe invece operare quando il preposto ha assunto i poteri giuridici di sua iniziativa. Non si vede del resto come possa un datore di lavoro formare preventivamente un soggetto che, a seguito di un suo comportamento, ha assunto “di fatto” la posizione di garanzia di un soggetto individuato per compiere delle funzioni specifiche.

Il fatto, la condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di una azienda alla pena di 5.600 euro di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 37, settimo comma, e 55, quinto comma, lettera C, del D. Lgs. n. 81/2008, per avere omesso di sottoporre i dipendenti ad una formazione adeguata e specifica in materia di salute e di sicurezza, tramite la partecipazione a specifici corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti d lavoro.

L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha osservato che si era ritenuta certa la nomina dei dirigenti e preposti sulla base solo di quanto indicato nel documento riportante l’organigramma aziendale per la salute e sicurezza acquisito in sede di ispezione. Il datore di lavoro, ha sostenuto ancora, ha la possibilità di nominare dirigenti e preposti, ma non sussiste un obbligo di nomina. Per l’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, la nomina dei dirigenti e preposti deve risultare da un atto scritto con data certa, con l’attribuzione delle funzioni effettive e con autonomia di spesa per cui la mancata osservanza delle forme previste dal citato articolo 16 faceva ritenere che non vi fosse stata alcuna nomina di dirigenti e preposti della cui mancata formazione era stato accusato. La persona indicata nell’organigramma come dirigente e preposto aveva dichiarato. altresì, di non essere stata mai nominata e di non aver mai esercitato la funzione di dirigente e preposto alla sicurezza e igiene del lavoro.

Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale aveva ritenuto che i dirigenti e i preposti fossero tali di fatto, senza nomina formale e che anche per i dirigenti e preposti di fatto la norma impone la formazione con una interpretazione che contrastava con l’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 dovendosi invece ritenere la norma limitata solo agli infortuni sul lavoro e non potendosi estendere agli obblighi di formazione.

Il Tribunale, inoltre, secondo il ricorrente lo aveva condannato ad una pena prossima al suo massimo edittale senza considerare i criteri dell’art. 133 cod. pen. e senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche, come aveva richiesto la difesa. L’imputato ha sostenuto inoltre che il reato non aveva comportato alcun danno e di avere tenuto una buona condotta processuale per cui secondo lo stesso la pena andava irrogata nel minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Come ulteriore motivazione il ricorrente si è lamentato per il fatto che il Tribunale, pur avendola richiesta, non gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena nonostante la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Per tali motivi, in definitiva, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la sua genericità; la stessa ha evidenziato infatti che in sede di conclusioni non erano risultate richieste né la tenuità del fatto né la sospensione condizionale della pena avendo la difesa chiesto l’assoluzione e in subordine il minimo della pena con tutte le attenuanti generiche. La richiesta della concessione di «tutti i benefici di legge, inoltre, era risultata inidonea e molto generica. In merito alla particolare tenuità del fatto poi la domanda era stata ritenuta inammissibile perché la stessa non era stata posta al giudice di merito.

Per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavora la suprema Corte di Cassazione ha rilevato come la nomina dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro era risultata dall’organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell’imputato, acquisito in sede di ispezione. La stessa ha sottolineato, altresì, che la mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione, in quanto “quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto”; le norme, infatti, sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque siano svolte.

Del resto, facendo riferimento alla formazione dei lavoratori, le norme sulla formazione e informazione degli stessi si applicano anche nell’ipotesi dell’assenza di un formale contratto di assunzione. In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, le norme, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. Sul punto, del resto, ha così concluso la Corte di Cassazione, il ricorso è apparso estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera assenza formale della nomina, avrebbe escluso l’elemento oggettivo del reato, pur nello svolgimento di fatto delle funzioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro e al pagamento delle spese del procedimento.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: FIRMATO IL PROTOCOLLO MINISTERIALE
Nell’ottica di ridurre gli infortuni, nell’ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e di orientamento con riferimento ai dirigenti scolastici, docenti e tutti gli studenti, e in particolare a quelli prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o coinvolti in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa, da parte dei ministri del lavoro e dell’istruzione, insieme all’INL ed all’INAIL.
Il suddetto protocollo per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha durata triennale.

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