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PROFESSIONISTI E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE, PER QUALI AGEVOLAZIONI?

08 Giu 2022

I professionisti hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa solo per coprire i rischi derivanti dagli errori commessi nelle attestazioni o asseverazioni relative agli interventi agevolati con il Superbonus.

Per gli altri bonus edilizi, diversi dal Superbonus, sono previste sanzioni, ma non l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa.

Potrebbe sembrare un controsenso, ma è il frutto dell’interpretazione letterale della normativa che regola il Superbonus e gli altri bonus edilizi, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2022.

L’Agenzia ha aggiunto che le regole si applicano alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022, data in cui è entrata in vigore la norma che ha modificato il Decreto Rilancio.

Sanzioni e obblighi assicurativi a carico dei professionisti
Il Decreto Rilancio nel 2020 ha introdotto le sanzioni a carico dei professionisti per asseverazioni e attestazioni infedeli, e l’obbligo di stipulare una polizza professionale. Gli importi delle sanzioni e i massimali delle polizze erano però inferiori. Il Decreto Rilancio prevedeva infatti:
– sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele;
– l’obbligo di stipulare una polizza con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro.

Con l’obiettivo di limitare le truffe ai danni dello Stato il Decreto “Sostegni-ter” a febbraio 2022 ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni infedeli e elevato i massimali delle polizze.

Oggi, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Per mettersi al riparo da questi rischi, il professionista deve stipulare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.

Assicurazione professionale solo per asseverazioni relative al Superbonus
Nell’inasprire le sanzioni e nell’innalzare il massimale delle polizze il Decreto Sostegni ter ha modificato il Decreto Rilancio.

Dato che il Decreto Rilancio detta regole per tutti i bonus edilizi, è quindi sorto il dubbio che l’obbligo assicurativo coinvolgesse tutte le asseverazioni, non solo quelle relative agli interventi agevolati con il Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta spiegando che la stipula della polizza non è richiesta per i bonus diversi dal Superbonus. Questo perché, si legge nella circolare, la disciplina relativa alle polizze assicurative è trattata nel comma 14 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (articolo che ha introdotto il Superbonus), ma non nell’articolo 121 (che ha introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli altri bonus edilizi).

Assicurazione professionale, le scelte per il professionista
L’Agenzia nella circolare sottolinea che, in base al Decreto Rilancio (comma 14 dell’articolo 119) l’obbligo assicurativo è rispettato se è stato stipulato:
– un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
– un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

Il professionista può quindi scegliere di stipulare un contratto di assicurazione:
– per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
– per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
– specifico per la sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi agevolati col Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Sanzioni per asseverazioni infedeli valide per tutti i bonus edilizi
Per quanto riguarda le asseverazioni infedeli, l’Agenzia ha chiarito che le sanzioni non coinvolgono solo il Superbonus, ma anche gli altri bonus edilizi minori.

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