A partire dal 1° luglio 2022 tutte le operazioni che hanno quale controparte un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato dovranno transitare dal Sistema di Interscambio non sotto forma di “esterometro trimestrale”, bensì sotto forma di fattura elettronica. Partendo da questo assunto, vi è tuttavia da segnalare la novità introdotta dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, intervenuto in modifica all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 nr. 127.
Il nuovo testo normativo prevede:
• che i soggetti passivi di cui al comma 3 – ovvero coloro che sono attratti nel “mondo del fisco elettronico”, esclusi quindi solo i forfettari / ex minimi con ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati a periodo, inferiori a 25.000 euro;
• trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate – con emissione di e-fattura con codice destinatario “XXXXXXX” – e ricevute – con emissione di documento di integrazione IVA / autofattura con codici TD17 – TD18 – TD19 – verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
• salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale – fermo restando che in caso di esportazione è possibile, facoltativamente, emettere comunque fattura elettronica;
• (salvo) quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 – perché in questo caso l’operazione è già nota al Sistema di interscambio;
• NOVITA’ – (salvo) quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72.
In termini più leggibili, tutto resta come prima, salvo l’introduzione di un esonero dall’obbligo di trasmettere i dati relativi alle operazioni transfrontaliere di acquisti di beni e servizi NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE AI FINI IVA, se singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro.
Prima di tutto, occorre fare molta attenzione a non confondersi: l’esonero dalla trasmissione dei dati (e quindi dall’obbligo di emissione di e-fattura per integrare / comunicare l’operazione di acquisto intrattenuta con soggetto non stabilito, o emissione di autofattura elettronica per operazione intrattenuta con soggetto non stabilito) riguarda solo ed esclusivamente gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente (e solo se di importo inferiore a 5.000 euro per ogni singola operazione).
Ciò significa che se un’operazione è territorialmente rilevante (ad esempio, un acquisto intracomunitario), l’obbligo di emissione del documento di integrazione IVA – in questo caso, TD18 – resta del tutto invariato, e ciò indipendentemente dall’ammontare dell’acquisto intracomunitario stesso.
La “semplificazione”, la novità, riguarda solo gli acquisti non rilevanti territorialmente; tipicamente, si tratta di quelle fatture estere che non debbono nemmeno essere annotate nel registro acquisti (potendo transitare solo da “primanota”), e che si riferiscono ad esempio agli acquisti di carburanti effettuati all’estero (non rilevanti in Italia ex. art. 7-bis DPR 633/72).
Per tali operazioni, con la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere (esterometro) dovevano essere comunicate, indipendentemente dal loro ammontare. Ricordiamo a tal proposito che con la risposta ad interpello 85/2019, l’Agenzia aveva precisato che ai fini dell’obbligo di comunicazione con l’esterometro erano rilevanti solo la circostanza che il soggetto (controparte) fosse un soggetto non stabilito in Italia, e che non era significativo il fatto che l’operazione fosse o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Con la modifica ora introdotta, invece, il “nuovo esterometro” sotto forma di emissione di documento XML ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, si può evitare con riferimento agli acquisti non rilevanti territorialmente ma, attenzione, solo se di ammontare inferiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.
Sopra tale soglia, sarà invece obbligatorio comunicare l’operazione, con emissione di un “codice tipo documento TD19” e codice natura IVA N2.2 (operazioni non soggette, altri casi).
La novità introdotta all’articolo 3-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015 nr. 127 riguarda esclusivamente le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente. Resta quindi tutto invariato sul fronte delle operazioni attive, che dovranno essere comunicate sempre e comunque, anche se territorialmente irrilevanti, e di fatto obbligatoriamente documentate tramite emissione di file XML e-fattura, anche nei casi nei quali tali operazioni sono escluse dall’obbligo di fatturazione per mancanza, appunto, del presupposto territoriale.