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NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE ASSUNZIONI: OK IN CDM

28 Giu 2022

Un decreto legislativo approvato definitivamente la scorsa settimana dal Governo prevede nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Il provvedimento è finalizzato al recepimento della Direttiva europea Trasparenza (N. 1152 2019) , che deve essere raggiunta in Parlamento entro il 1 agosto 2022 .
La Direttiva prevede misure che vogliono garantire a tutti i lavoratori sul territorio dell’Unione la giusta conoscenza dei propri diritti e delle condizioni di lavoro a cui vanno incontro al momento della firma del contratto.
I datori di lavoro saranno quindi tenuti a fornire contestualmente al contratto di lavoro le informazioni ad esso collegate, senza rimandare semplicemente ai contratti collettivi. Se il principio è senz’altro condivisibile le modalità potrebbero creare qualche problema nella pratica quotidiana di lavoratori e consulenti. Gli obblighi saranno applicabili a tutti i rapporti anche “non standard” come afferma un comunicato del Ministero del Lavoro affinche beneficino di “maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro”.

Obblighi di comunicazione: chi è interessato.
Secondo lo schema di decreto la nuova disciplina si dovrà applicare a:
• tutti i contratti di lavoro subordinato, ovvero contratti a tempo indeterminato e a termine, part time, intermittenti;
• rapporti di lavoro in somministrazione;
• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• contratti di prestazione occasionale;
• contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dell’agricoltura;
• contratti di lavoro domestico.
Non sono compresi negli obblighi:
• rapporti autonomi;
• lavoro occasionale di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive);
• rapporti di agenzia;
• lavoro nell’impresa familiare.

Direttiva trasparenza lavoro: cosa andrà comunicato
Nell’informativa ai lavoratori dovranno trovare spazio i seguenti elementi:
• tipologia contrattuale;
• nome dell’azienda e sede di lavoro;
• data di inizio e fine, se a termine, il periodo di prova;
• inquadramento contrattuale (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro);
• orario ordinario di lavoro;
• ferie permessi e congedi retribuiti;
• obblighi formativi connessi al rapporto di lavoro;
• dettagli della retribuzione e contributi previdenziali e assicurativi connessi;
• riferimento al contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, ed eventuali contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) collegati;
• dettagli specifici in caso di missioni all’estero.
In caso di prestazioni organizzate da sistemi automatizzati o digitali vanno spiegati inoltre i dettagli delle procedure.

L’entrata in vigore e le sanzioni previste
Le novità si applicheranno esclusivamente ai rapporti di lavoro che saranno instaurati dopo l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2019/1152.
Sono previste specifiche sanzioni se il datore di lavoro omette di dare le informazioni ai lavoratori o per informative incomplete o in ritardo.
La sanzione ordinaria andrà da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato ma potranno essere introdotte ulteriori specificazioni.

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